Questo è in sintesi il messaggio che si può raccogliere dalla pubblicazione Inail “ I disturbi muscoloscheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, la tutela assicurativa”, che PuntoSicuro ha presentato in questi mesi con specifico riferimento alle alterazioni a carico della colonna vertebrale e alle posture adeguate durante le attività lavorative.
Il documento si sofferma sulla prevenzione, una prevenzione che deve prevedere l’eliminazione delle cause meccaniche che determinano i disturbi muscoloscheletrici (DMS) attraverso la meccanizzazione/automazione dei processi. E, se l’eliminazione delle cause meccaniche non fosse fattibile, “l’utilizzo di opportuni ausili meccanici, l’applicazione dei principi ergonomici alle postazioni e alle procedure di lavoro, un’appropriata organizzazione del lavoro (pause, turnazioni, ecc.), opportune modifiche delle strutture e delle attrezzature”.
Senza dimenticare che il datore di lavoro deve fornire ai propri lavoratori “un’appropriata informazione e una specifica formazione sui rischi presenti nell’attività lavorativa”, anche per favorire un loro ruolo attivo nell’adozione di comportamenti sicuri nelle attività lavorative.
Alcunisuggerimenti per la prevenzionetratti dal documento:
- “per il trasporto in piano fare uso di specifici carrelli” (nel documento – che vi invitiamo a visionare – sono presenti il carico massimo di diverse attrezzature d’ausilio nella movimentazione);
- “stoccare adeguatamente i prodotti finiti è fondamentale per evitare rischi non solo ai lavoratori addetti, ma anche agli utilizzatori successivi;
- il modo più corretto di movimentare merci è quello di aggregarle in un unico volume (pallet), poggiato su un bancale standard, e utilizzare per il trasporto in magazzino e lo stoccaggio un carrello elettrico (transpallet);
- il ricorso al carrello elettrico, che è sempre da preferire al carrello normale in caso di merci molto pesanti e ingombranti, consente ai lavoratori di mantenere le merci ad un’altezza tale da non dover curvare la schiena nelle fasi di assemblaggio/disassemblaggio del pallet;
- se si devono utilizzare scatoloni-cassoni di grosse dimensioni, è necessario che: siano dotati di una ribaltina, se profondi più di 50 cm.; siano dotati di due ribaltine, se profondi 80-100 cm (in questo caso, se il carico è poco stabile, è utile aggiungere una parete divisoria); durante il riempimento siano posti su un supporto regolabile in altezza”;
- quando devono essere riempiti cassoni di grosse dimensioni con carichi di peso superiore ai 15-20 kg, “è necessario utilizzare un braccio meccanico perché la forma del cassone costringe comunque il lavoratore ad assumere posizioni a rischio;
- per evitare il trasporto su scale, è bene usare elevatori (piattaforme, carrelli elevatori, montacarichi). Solo in casi eccezionali è possibile ricorrere a carrelli capaci di percorrere le scale, specificamente progettati per il tipo di carico da trasportare”.
Il documento affronta poi l’organizzazione del lavoro di movimentazione manuale dei carichi e le indicazioni delle norme tecniche relative ai limiti dei pesi movimentabili.
L’Allegato XXXIII (Movimentazione manuale dei carichi) del Decreto legislativo 81/2008 cita come riferimenti per la valutazione del rischio e l’individuazione delle misure di prevenzione le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3).
In particolare la norma UNI ISO 11228-1consente di calcolare “un indice di rischio che tiene conto delle condizioni reali, considerando tutti i fattori eventualmente presenti in una determinata attività lavorativa, e di ricavare il peso massimo movimentabile”. E suggerisce “di utilizzare, come pesi massimi in condizioni ideali, 25 kg per i maschi e 15 Kg per le femmine, se si vuol salvaguardare la salute del 90% della popolazione adulta sana”.
Tuttavia non è sufficiente fare riferimento ai valori indicati, ma è necessario comunque “calcolare il valore di peso massimo movimentabile nelle effettive condizioni lavorative, tenendo conto di una serie di parametri quali ad es. la postura assunta, la frequenza e la durata del sollevamento. Infatti, tali fattori potrebbero risultare critici e abbassare il valore del peso massimo movimentabile in condizioni ideali”.
Inoltre per le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e per i successivi 7 mesi, “la legislazione italiana prevede che esse non possano essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi. Durante tale periodo le lavoratrici devono essere impiegate in altre mansioni”.
Il documento riporta poi alcune regole per organizzare il lavoro in modo adeguato:
- “evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione: ciò può portare a ritmi troppo elevati o all’esecuzione di movimenti bruschi;
- diluire i periodi di lavoro con movimentazione manuale durante la giornata alternandoli, possibilmente almeno ogni ora, con altri lavori leggeri: ciò consente di ridurre la frequenza di sollevamento e di usufruire di periodi di ‘recupero’”.
Infine - come riportato dall’Inail e più volte sottolineato negli articoli di PuntoSicuro - ricordiamo che la prevenzione passa anche attraverso l’adozione per ciascun lavoratore di “comportamenti e stili di vita più salutari in particolare svolgendo attività fisica (esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare)”.
Inail, “ I disturbi muscoloscheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, la tutela assicurativa”, pubblicazione realizzata con la collaborazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell’ISFOL, del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute e delle organizzazioni sindacali e datoriali, edizione 2012 (formato PDF, 3.10 MB).
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