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mercoledì 19 settembre 2012

Prevenzione incendi: presentazione istanze e modulistica nel nuovo decreto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso decreto del Ministro dell'interno contenente le disposizioni per la presentazione delle istanze di prevenzioni incendi e della documentazione da allegare. Il nuovo decreto, come già stabilito dal DPR 151/2011 (introduttivo delle nuove categorie e della nuova procedura di SCIA), abolisce il DM 4 maggio 1998 ed entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta. Le domande di SCIA antincendio e di valutazione dei progetti dovranno dunque adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 27 novembre 2012.
Il decreto definisce la documentazione da produrre per la valutazione di progetti, per la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (anche in riferimento ai depositi GPL in serbatoi fissi con capienza non superiore a 5mc) e per il rinnovo periodico di conformità. Vengono inoltre elencati gli incartamenti da presentare per le richieste di voltura e di deroga, nonché per le nuove pratiche introdotte dal DPR 151/2011, quali: le istanze di verifica in corso d'opera e di nulla osta di fattibilità.
Oltre ai dati da specificare nell'istanza, vengono elencati gli allegati da produrre, in particolare:
per la valutazione dei progetti:
1. Documentazione tecnica a firma di un professionista iscritto ad un albo professionale, comprendente relazione tecnica ed elaborati grafici.
2. Attestato del versamento da effettuare a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
per la SCIA:
1. Asseverazione, a firma di un tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
  1. Certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa di sicurezza antincendio.
  2. Relazione tecnica ed elaborati grafici, firmati da tecnico abilitato.
2. Attestato del versamento da effettuare a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Rinnovo periodico

Quanto alla pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio, l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio non è più attestata tramite perizia giurata. Basterà un'asseverazione di un professionista iscritto nelle liste del Ministero dell'Interno. L'asseverazione contemplerà un aspetto prima non richiesto, dovrà infatti riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di elementi strutturali, installati per assicurare le caratteristiche di resistenza al fuoco.

La modulistica

Sarà riaggiornata tramite decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, in modo da adeguarla alle nuove disposizioni. Per quantificare i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si farà riferimento ancora alle tabelle e alle disposizioni del Decreto 4 maggio 98 fino all'adozione di un apposito decreto che sarà emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Novità per la documentazione da produrre, valorizzato il ruolo del professionista antincendio

Nessuna variazione per la redazione della relazione tecnica e per gli elaborati grafici da presentare per la valutazione di progetto e per la SCIA di attività di categoria A. Viene solo precisato - a differenza di quanto richiesto dal decreto 4 maggio - che le piante, da produrre in scala da 1:50 a 1:200 dovranno indicare le dimensioni dei percorsi di esodo, dei corridoi, dei vani scala e degli ascensori.
Una novità importante riguarda invece la documentazione e le certificazioni che per tutte le attività soggette dovrà essere corredata alla SCIA. In particolare aumentano le certificazioni necessariamente firmate da un professionista antincendio iscritto negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84.
Per le certificazioni di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi portanti o separanti, non vi è più la distinzione di competenze a seconda della tipologia di valutazione impiegata (tabellare, analitica o sperimentale). Se il decreto 4 maggio prevedeva la possibilità di far firmare a un tecnico abilitato (anche non iscritto negli elenchi ministeriali) una valutazione tabellare, riservando al professionista antincendio la valutazione analitica, le nuove disposizioni non fanno differenza: le certificazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o separanti - si legge nel decreto - sono a firma del professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno.
Maggiore spazio al professionista antincendio anche per la documentazione per prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e per i dispositivi di apertura delle porte. Il sistema di certificazione infatti cambia notevolmente. La documentazione sarà costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato (non necessariamente iscritto nelle liste ministeriali) incaricato del coordinamento, della direzione o della sorveglianza dei lavori. Oppure nel caso in cui manchino tali figure la firma spetta al professionista antincendio.

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