Tutti i redditi professionali, anche quelli derivanti da attività diverse ma comunque collegate all’attività professionale, sono assoggettabili a contribuzione obbligatoria a favore della Cassa di previdenza di categoria.
È quanto stabilito dalla sentenza n. 14684/2012 della Corte di Cassazione che ribalta i recenti indirizzi interpretativi. La Corte ha infatti respinto il ricorso di un ingegnere iscritto a Inarcassa che contestava la richiesta di pagamento di contributi su redditi professionali derivanti dalle attività di consulenza per elaborazione dati e programmazione e per l'attività di amministrazione di una società.
Secondo il professionista, tali contributi non erano dovuti perché estranei all'attività di ingegnere libero professionista. Di parere contrario i giudici della Cassazione che, contrariamente ad altre sentenze della stessa Corte, hanno adottato un nuovo indirizzo interpretativo che amplia il concetto di attività professionale all’evoluzione delle competenze tecniche che costituiscono il bagaglio professionale dell’iscritto.
Secondo la Corte, infatti, oltre alle cosiddette “attività riservate”, tra le attività professionali soggette a obbligo contributivo rientrano anche quelle che “pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un ‘nesso’ con l'attività professionale strettamente intesa”. Una interpretazione, rilevano i giudici, valida per tutte le categorie professionali.
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