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giovedì 2 agosto 2012

Albo unico dei tecnici? Gli ingegneri non ci stanno



Riportiamo il documento, elaborato dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), nel quale viene riportata la posizione sulla nota questione dell'accorpamento di alcuni albi tecnici. Il Consiglio nazionale ritiene che la laurea in Ingegneria, di primo e secondo livello, abbia il naturale sbocco nella iscrizione all'Ordine degli Ingegneri, per cui svolgerà tutte le iniziative per garantire tale diritto.

Il rapporto "Verso la professione tecnica di primo livello nel settore dell'ingegneria", realizzato dalla Fondazione Censis su commissione dei Collegi e Consigli nazionali dei Geometri, dei Periti agrari, dei Periti industriali, presentato alla stampa lo scorso mese di giugno, nasce per supportare il progetto della unificazione dei suddetti Collegi e della creazione di un soggetto professionale verso il quale dovrebbero confluire anche gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri.

Non si tratta, dunque, di un rapporto che tenta di affrontare le questioni sul tappeto da un punto di vista oggettivo ma piuttosto di un documento "politico", finalizzato a favorire le condizioni per l'istituzione del nuovo soggetto professionale.

Il rapporto finisce per offrire così rappresentazioni distorte di dati di fatto, interpretazioni giuridiche, sentenze, evidenziando proposte che, anche al di là dell'obiettivo specifico, appaiono molto discutibili, come il voler disporre di fatto lo smantellamento dei percorsi tecnici di istruzione secondaria, provocando un vulnus per l'intero paese.

Veniamo ai punti più salienti ed incongrui rispetto ai quali si evidenzieranno l'erroneità delle affermazioni.

Il rapporto fa scaturire la necessità dell'istituzione della nuova professione tecnica di primo livello dell'ingegneria dalla circostanza che le direttive europee impongono il possesso di un titolo di laurea triennale (o equivalente) per lo svolgimento delle professioni intellettuali o quanto meno sia "obbligatoria una formazione post-secondaria che abbia determinati requisiti quantitativi e qualitativi" rappresentati da una "durata minima di tre anni impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore".

Tale presunta necessità (che il rapporto fa propria apoditticamente) di innalzare i requisiti formativi necessari all'esercizio di alcune professioni regolamentate (quali, in particolare, quelle di geometra, perito industriale e perito agrario), il cui accesso è attualmente subordinato al solo possesso del diploma secondario superiore, non ha alcuna base giuridica europea.

la normativa di riferimento per dirimere la questione è la Direttiva 200S/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata nel nostro ordinamento dal D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

l'art. 19 del citato D.lg. n. 206/2007 articola le qualifiche professionali ed i titoli di formazione necessari per accedervi (indispensabili ai fini dell'esercizio di una determinata professione regolamentata) in ben cinque livelli.

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