Dopo l'assegnazione da parte della Regione Emilia Romagna di oltre 64 milioni di euro per le zone colpite dal sisma dello scorso 20 maggio (di cui oltre 47 milioni per la ricostruzione post sisma, 17 milioni per le aziende agricole delle zone terremotate e 2 milioni di euro alla Protezione civile per i Comuni colpiti dall'emergenza neve dell'inverno scorso), nuove buone notizie per le popolazioni e le imprese dei territori emiliani. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha, infatti, deliberato che, dopo la prima sospensione del pagamento delle bollette di luce, gas e servizio idrico nelle zone terremotate, il periodo di sospensione sarà di 6 mesi il periodo, durata massima consentita dal decreto legge 74/12, in corso di conversione in legge. La sospensione del pagamento delle fatture sarà quindi in vigore fino al 20 novembre 2012, salvo successive modifiche di legge. Il provvedimento riguarda le utenze nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge 74/12.
La deliberazione AEEG n. 314 del 26 luglio 2012 ha previsto che il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com è pari a 6 mesi, corrispondente al periodo massimo previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, ovvero, se differente, pari al periodo massimo di sospensione fissato in sede di conversione del medesimo decreto.
Come specificato dall'AEEG, in una logica di sostegno alla ripresa complessiva delle zone colpite dal sisma, il provvedimento prevede inoltre interventi a favore dei venditori del settore elettrico e del gas operanti nei comuni terremotati, per i quali la sospensione comporti una significativa riduzione del fatturato che, in alcuni casi, potrebbe comprometterne l'equilibrio economico finanziario.
In particolare i venditori maggiormente colpiti (ossia con oltre il 3% del proprio fatturato interessato dal blocco delle bollette) potranno richiedere alla Cassa Conguaglio l'anticipazione degli importi sospesi (al netto dell'IVA). Per garantire la neutralità dell'intervento per il sistema, il venditore, dovrà comunque riconoscere sulle somme ottenute a titolo di anticipazione, un interesse pari al tasso ottenuto dalla Cassa sulle proprie giacenze. Tutto ciò senza nessun aggravio sui prezzi dei clienti finali.
Le modalità di restituzione alla Cassa delle somme ottenute a titolo di anticipazione saranno definite con un successivo provvedimento. Dalle norme sull'anticipazione è escluso il settore idrico per il quale non sono ancora operativi meccanismi perequativi analoghi a quelli del settore elettrico e gas.
L'Autorità ha infine stabilito che nel periodo di sospensione non vengano applicate le norme in materia di morosità e che per gli esercenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici vengano prorogati diversi termini legati ad adempimenti verso il Regolatore, quali obblighi di comunicazione dati di telemisura, RAB GAS, unbundling e tempistiche del TICA.
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