L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato una nuova determinazione che fornisce indicazioni operative sugli affidamenti alle cooperative sociali. L’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cosiddette cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Dopo aver condotto alcune indagini di settore sull’applicazione dell’articolo 5, l’Autorità ha rilevato la necessità di fornire alle stazioni appaltanti chiarimenti in ordine alle modalità di affidamento delle convenzioni. È partita dunque una consultazione degli operatori e delle istituzioni coinvolte che è servita all’emanazione delle linee guida.
L’affidamento di forniture a cooperative sociali è tesa alla promozione e all’integrazione sociale e costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall’articolo 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità.
L’Autorità rimarca, inoltre, come gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B si collochino in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre più attento all’integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica. Di recente, anche l’Autorità ha sottolineato, con la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, l’importanza delle considerazioni sociali nell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione di contratti di servizi e forniture.
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