La sentenza in rassegna ritiene che in pendenza di una procedura di sanatoria di abusi edilizi in corso di definizione corre l’obbligo di sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori in corso non solo fino alla data del 31 marzo 2004 (termine ultimo per presentare le domande di condono), ma fino alla concreta definizione del relativo procedimento di sanatoria.
La sentenza del Collegio abruzzese richiama T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 febbraio 2011, n. 264, che aveva ritenuto che ai sensi del combinato disposto degli art. 32 comma 28 e 32 d.l. n. 326 del 2003 e 38 comma 1, l. n. 47 del 1985, ricorre l’obbligo di sospensione “ex lege” di tutti i procedimenti sanzionatori in corso non solo fino alla data del 31 marzo 2004 (termine ultimo per presentare le domande di condono), ma fino alla concreta definizione del relativo procedimento sull’istanza di condono; definizione che costituirà il presupposto di rinnovate valutazioni in ordine all’eventuale ulteriore sanzionabilità dell’abuso, con adozione di nuovo provvedimento di demolizione.
Le due pronunce divergono sulle conseguenze processuali dell’emanazione dell’ordine di demolizione in violazione dell’obbligo di sospensione: per i giudici abruzzesi, infatti, l’emanazione dell’ordine di demolizione in violazione dell’obbligo di sospensione non incide sulla permanenza dell’interesse al ricorso, con la conseguenza che il giudice, accertata l’illegittimità del provvedimento, dovrà annullare l’atto autoritativo; viceversa, il Collegio pugliese ritiene che la sospensione del procedimento sanzionatorio che consegue alla presentazione dell’istanza di condono determina il venir meno dell’interesse a ricorrere nell’ambito del giudizio impugnatorio proposto avverso il provvedimento di demolizione e la consequenziale declaratoria di improcedibiltà del ricorso.
* * *
N. 00296/2012 REG.PROV.COLL.N. 00058/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presenteSENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2011, proposto da:
M. De L., F. V., rappresentati e difesi dall’avv. Eugenio Galassi, con domicilio eletto presso avv. Luca Bruno in L’Aquila, via Cutilia, 2;
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2011, proposto da:
M. De L., F. V., rappresentati e difesi dall’avv. Eugenio Galassi, con domicilio eletto presso avv. Luca Bruno in L’Aquila, via Cutilia, 2;
contro
Comune di Crognaleto in Persona del Sindaco P.T.;
per l’annullamento
AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANNESSI AD ESERCIZIO PUBBLICO DENOMINATO “LA VECCHIA QUERCIA”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Considerato che è stato impugnato il provvedimento (indicato in epigrafe) con cui è stata ordinata la demolizione di opera abusiva in quanto non ricompresa in precedente permesso di costruire;
- Considerato che le ricorrenti ne deducono l’illegittimità sul presupposto che per il manufatto in questione è stata formulata domanda di sanatoria ai sensi della L. 326/2003;
- Preso atto che il Comune, allo scopo interpellato ex ord. 76/2011, ha chiarito “che le opere oggetto del provvedimento impugnato sono ricomprese nell’istanza di condono edilizio presentata in data 10/12/2004 … ai sensi della legge n. 326/2003 in corso di definizione”;
- Verificata la tempestività del ricorso e ritenuta la sua manifesta fondatezza essendo principio acquisito che, in pendenza di una procedura di sanatoria non definita, l’ordine di demolizione rappresenta un sovvertimento dell’ordine logico di valutazione (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 giugno 2006, n. 4388) e tenuto conto che ai sensi dell’art. 38 l. n. 47 del 1985 (richiamato dall’art. 32 comma 25, d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326 del 2003), ricorre l’obbligo di sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori in corso non solo fino alla data del 31 marzo 2004 (termine ultimo per presentare le domande di condono), ma fino alla concreta definizione del relativo procedimento sull’istanza di condono” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 febbraio 2011, n. 264), che l’amministrazione, nel caso di specie, dichiara espressamente essere in corso di definizione;
- Considerato che l’atto impugnato è quindi illegittimo e va pertanto annullato;
- Ritenuto che le spese di giudizio, data la evidente fondatezza della suddetta assorbente censura, debbano gravare sull’amministrazione soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune resistente al rimborso delle spese di giudizio che liquida in complessive Euro 1.000(mille) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:Cesare Mastrocola, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento