L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con il Comunicato alle Soa n. 73 del 16 maggio 2012, fornisce chiarimenti in merito all’impossibilità di equiparare il comodato d’azienda all’affitto, che, ai fini della qualificazione, impedisce all’impresa comodataria di avvalersi dei requisiti dell’impresa comodante.
Sono stati richiesti all'Autorità chiarimenti in ordine al rilascio dell'attestazione di qualificazione di un soggetto comodatario di una azienda o di un ramo di azienda, avvalendosi dei requisiti speciali inerenti l’impresa concessa in comodato.
La fattispecie sulla quale è stato richiesto il parere dell'Autorità riguarda l'applicabilità, in caso di comodato di azienda, dei principi in tema di rilascio di attestazioni relative a imprese cedenti e a imprese cessionarie di aziende o di rami di aziende, nonché, in caso affermativo, se occorra la perizia giurata di stima del compendio aziendale.
La disciplina regolamentare in materia - vigente e previgente - consente al nuovo soggetto “in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo” di avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine, con l'ulteriore precisazione che “nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto abbia durata non inferiore a tre anni”.
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