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mercoledì 27 giugno 2012

Detrazione del 36% e dichiarazione Ici: l'Agenzia delle entrate chiarisce

Con la circolare del 19 giugno scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo a varie problematiche fiscali. Fra i temi della circolare n. 25/E di particolare interesse per il settore immobiliare e edilizio, vi è quello della detrazione del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, connesso con le dichiarazioni Ici.
Dalla nota pubblicata dall’agenzia si apprende che continuano ad avere validità le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 per il controllo sulla spettanza della detrazione del 36%. I contribuenti sono dunque ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell’Ici se dovuta.
Il soggetto tenuto al pagamento dell’Ici può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per questo, sarà controllato il pagamento Ici solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell’imposta.
Per quanto concerne il trasferimento della detrazione non utilizzata restano confermati non solo l’ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla detrazione stessa, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale.
In caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
L’Agenzia ricorda che si è precisato che l’espressione “vendita”si riferisce a tutte le ipotesi di cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito.
Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante.
Lo stesso vale anche in caso di permuta poiché, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.
Infine, rispetto al trasferimento del bonus, se l’unico proprietario trasferisce ad un altro soggetto una quota di proprietà dell’immobile “la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell’intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile”.
Le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione saranno applicate dunque solo se, per effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si consolida per l’acquirente che diventa proprietario esclusivo dell’immobile, per esempio comproprietario per metà che acquista l’altra metà. In caso contrario, la detrazione delle quote residue permane in capo al cedente.
Di seguito la circolare n.25/E del 19 giugno 2012 completa.

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