Con la circolare 20/E, pubblicata il 4 giugno scorso, l'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti sull'applicazione della tassa piatta sulle locazioni, introdotta dal Dlgs n.23 del 2011, affrontando vari aspetti. Tra questi, le questioni legate alla revoca dell'opzione, ma anche comunicazione al conduttore, acconto 2012, versamento dell'acconto, validità della comunicazione al conduttore inviata nel 2011, trasferimento di immobile locato, comproprietario non risultante dal contratto di locazione, fondo patrimoniale, comunicazione al conduttore in caso di contratto inferiore a 30 giorni in un anno e in caso di contratti con clausola di rinuncia agli aggiornamenti del canone.
Come anticipato, fino alla definizione di una modalità specifica, i contribuenti che volessero rinunciare all’opzione per la tassazione sostitutiva possono farlo in carta libera, con una dichiarazione sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti. In alternativa, è possibile utilizzare il modello 69, utilizzato come schema di richiesta della revoca.
Per quanto riguarda la comunicazione al conduttore in relazione al periodo transitorio che interessa il 2011, la lettera raccomandata con cui il locatore comunica la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011, da osservare anche nell’ipotesi in cui il locatore presenti il modello 730.
L'acconto della cedolare secca a partire dal periodo di imposta 2012 è pari al 95 per cento dell'imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l'anno precedente. Per effetto del differimento di 3 punti percentuali, previsto da decreto, la misura dell'acconto per il periodo di imposta 2012 è ridotta dal 95 per cento al 92 per cento. Se nell'anno 2011 un contribuente ha assoggettato all'IRPEF il reddito dell'immobile locato e intende esercitare dal 2012 l'opzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto al versamento dell'acconto della cedolare secca per l'anno in corso.
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