1 geologo per la definizione dei procedimenti di condono edilizio
Incarichi - Affidamenti d'incarico
Pubblicato 12 Giugno 2012 14:39
Scadenza 25 Giugno 2012, tra 8 giorni
Descrizione in lingua originale
1 geologo per la definizione dei procedimenti di condono edilizio
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico professionale a geologo per la definizione dei procedimenti di condono edilizio
Oggetto dell’incarico
L’art. 6 della L.R. 5/2004 stabilisce che la definizione delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1995 e L. 724/1994 possa avvenire previa attestazione sottoscritta da tecnico abilitato che escluda determinate situazioni di rischio e pericolo, nonché di pregiudizio dell’attuazione delle previsioni del piano di bacino, così come descritte dallo stesso art. 6, comma 2.
Al fine di verificare la conformità delle suddette attestazioni, prodotte a corredo della documentazione delle pratiche di condono edilizio pregresse, si rende necessario avvalersi della consulenza specialistica di professionista qualificato esterno, abilitato alla professione di geologo. Il professionista dovrà porre in essere attività di controllo e verifica della conformità delle attestazioni, a quanto prescritto dalla L.5/2004, e dalla legge statale e regionale vigente in materia, mediante apposizione di nulla osta sulla documentazione verificata o, in caso di particolare necessità, di redazione di apposito parere scritto.
Oggetto dell’incarico
L’art. 6 della L.R. 5/2004 stabilisce che la definizione delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1995 e L. 724/1994 possa avvenire previa attestazione sottoscritta da tecnico abilitato che escluda determinate situazioni di rischio e pericolo, nonché di pregiudizio dell’attuazione delle previsioni del piano di bacino, così come descritte dallo stesso art. 6, comma 2.
Al fine di verificare la conformità delle suddette attestazioni, prodotte a corredo della documentazione delle pratiche di condono edilizio pregresse, si rende necessario avvalersi della consulenza specialistica di professionista qualificato esterno, abilitato alla professione di geologo. Il professionista dovrà porre in essere attività di controllo e verifica della conformità delle attestazioni, a quanto prescritto dalla L.5/2004, e dalla legge statale e regionale vigente in materia, mediante apposizione di nulla osta sulla documentazione verificata o, in caso di particolare necessità, di redazione di apposito parere scritto.
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