Il ddl 1865 o Decreto Vicari, dal nome della senatrice prima firmataria della proposta, l’architetto Simona Vicari (Pdl), è nuovamente sotto i riflettori. Dopo essere stato sospeso nel 2010, a causa della forte opposizione da parte di architetti e ingegneri, da ieri 17 aprile è sottoposto all’esame della Commissione Lavori Pubblici del Senato.
Motivato dagli anacronistici regolamenti professionali dei geometri e periti industriali risalenti al febbraio 1929, che non corrisponderebbero allo sviluppo della tecnica e delle esigenze della società odierna, il decreto punta all’ampliamento delle competenze dei geometri laureati e dei periti industriali specializzati in edilizia nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23.
Secondo il disegno di legge, composto da 7 articoli, si estenderebbe a questi professionisti la competenza sul progetto architettonico e strutturale, sui calcoli statistici (escludendo i calcoli statistici di complessi di strutture con una funzione statica unitaria), sulla direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione. Sempre di competenza di geometri e periti potrebbero essere l’ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio, il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento e degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione. Sarebbero esclusi gli impianti in zona sismica a non più di due e tre piani fuori terra al piano seminterrato o interrato.
Sarebbe inoltre esclusa la competenza per progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici e di complessi edilizi staticamente collegati, di cubatura fuori terra superiore a 5.000 metri cubi.
Oltre alle competenze in campo edilizio, il decreto conferisce ai geometri anche alcune in campo urbanistico, come la formazione dei piani di lottizzazione, gli attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti (entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro), la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro limiti fissati.
Infine, per quanto concerne le prestazioni, il ddl prevede che direzione dei cantieri, di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, l’estimo e l’amministrazione condominiale di fabbricati in genere, anche a fini espropriativi e catastali rientrano fra le competenze di geometri e periti.
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