Dall`8 giugno entrerà definitivamente in vigore, dopo 365 giorni di regime transitorio, il nuovo regolamento sui contratti pubblici. Il 7 giugno sarà, pertanto, l’ultimo giorno di validità per le disposizioni ancora vigenti in tema di appalti.
Il 7 giugno sarà l`ultimo giorno di validità dei vecchi attestati SOA riportanti una o piu` qualificazioni nelle categorie variate, OG 11, OS2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18 e OS 21.
I rilevamenti topografici, e in generale la vecchia categoria OS 20, inseriti inizialmente in questa lista, sono stati stralciati dal D.L. n. 70/2011 dall`elenco delle categorie variate. Pertanto, sia i certificati di esecuzione dei lavori che i relativi attestati in OS20 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A. Novità sono previste anche per la neo-introdotta categoria OS35, che dovrà essere scorporata dalle vecchie OG 3, OG 6 e OS 21.
Per tutte le altre categorie, a partire dall`8 giugno, le imprese attestate dovranno ottenere dalle stazioni appaltanti, anche attraverso l`intervento della SOA di riferimento, la “ri-emissione” per intero dei certificati di esecuzione dei lavori.
Una delle grandi novità del nuovo regolamento è la qualificazione mediante avvalimento, il recepimento, cioè, dell`istituto comunitario dell`avvalimento all`interno del sistema di qualificazione SOA. Pertanto, dall`8 giugno le imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale potranno finalmente optare per la qualificazione SOA mediante avvalimento. La stessa disposizione, alla scadenza del periodo transitorio, sarà applicata anche alla qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione mediante avvalimento consente alle imprese di ottenere la qualificazione SOA anche in virtù dei requisiti resi disponibili dall`impresa ausiliaria.
Il nuovo regolamento non chiarisce la procedura da seguire nel caso in cui il lavoro, riconducibile ad una o più categorie variate, sia stato eseguito per un committente privato, caso in cui si ritiene opportuno interpellare la SOA per verificare la necessità di integrare la documentazione, al fine di consentirle una tempestiva valutazione del lavoro alla luce della nuova disciplina.
Il costo orientativo dell`operazione parte da circa 900 euro, calcolato come l`inserimento di una nuova categoria moltiplicato in base all`importo della classifica richiesta.
Con la conclusione del periodo transitorio, si consentirà la riapertura di un mercato chiuso ormai da tempo ai soli operatori attestati, compresi quelli che hanno beneficiato di un lungo periodo di proroga dell`attestazione di un anno e mezzo. Nuovi operatori potranno quindi qualificarsi nelle categorie in questione. Non solo, ma anche i soggetti già attestati in passato di potranno accedere nuovamente qualificarsi dopo aver perduto la qualificazione, causata ad esempio da una scissione d`azienda o dall`acquisizione di un ramo di essa.
A partire dall`8 giugno sarà inoltre, possibile ottenere un incremento di classifica delle categorie variate già presenti nell`attestato SOA, rimaste congelate per tutto il periodo transitorio.
Dall’8 giugno entreranno in vigore novità per la categoria degli impianti tecnologici, appartenenti alla categoria OG 11. Le stazioni appaltanti, nel richiedere la categoria OG11 per la realizzazione di un`opera, saranno più limitate, in quanto dovranno rispettare le quote previste dal nuovo regolamento per le tre categorie specialistiche. L`obbligo è previsto già in sede di progetto e si ripete nel successivo bando o avviso di gara o lettera di invito. Indipendentemente dalla specifica previsione del bando, le imprese qualificate con la nuova OG 11 potranno eseguire lavori nelle singole categorie specialistiche per l`intera classifica conseguita. L`OG 11 rientrerà, dunque, fra le categorie superspecialistiche (SIOS, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali), il cui elenco sarà aggiornato a partire dall’8 giugno.
Una volta terminato il periodo transitorio, anche per le nuove tipologie di opere superspecialistiche sarà applicabile l'articolo del codice che richiede la necessaria qualificazione SOA dell`impresa, qualora le stesse lavorazioni siano superiori al 15% dell`importo complessivo dei lavori e singolarmente a 150.000 euro. E, in base alla medesima disposizione, non sarà possibile affidarle interamente in subappalto, ma sarà necessaria la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese assieme ad un soggetto qualificato per l`esecuzione dell`opera superspecializzata.
Ancor prima dell`8 giugno, come sopra accennato, dovranno essere rivisti dall`Autorita` di vigilanza gli attuali modelli degli attestati SOA, che dovranno contenere alcune informazioni supplementari.
Ulteriori cambiamenti sono previsti per bandi di gara e qualificazione, esecuzione dei lavori nella categoria OS 12-A (barriere e protezioni stradali), patentino certificato e direttore tecnico.
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