Il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministero del Lavoro hanno emanato due circolari, rispettivamente la n. 6/2012 del 31 maggio e la n. 12/2012 del 1 giugno.
In entrambi i documenti s’intende chiarire alcuni punti importanti riguardanti sicurezza e previdenza del settore edilizio e dare indicazioni fondamentali agli operatori del sistema per migliorare la gestione degli appalti.
Nello specifico, importanti chiarimenti riguardano l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva, la sua non autocertificabilità, la possibilità per i privati di continuare a chiederlo in determinati contesti e la necessità che a rilasciare il Durc siano solo le Casse Edili abilitate in tale senso.
Il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, alla luce delle novità introdotte in tema di acquisizione d’ufficio del Durc, ha in primo luogo sottolineato che sui documenti rilasciati ai privati deve essere apposta la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Sia il Ministero per la Pa, sia il Ministero del Lavoro hanno inoltre evidenziato che per i privati vi è la possibilità di continuare a richiedere il Durc per specifiche procedure purché il certificato riporti la stessa dicitura.
Il Durc, emerge da entrambe le circolari, è un certificato in quanto possiede tutte le caratteristiche a questo attribuite dalla legge e non è assolutamente autocertificabile da parte del privato in quanto contiene dati non disponibili, come sostengono l’Ance e il Ministero del Lavoro.
La regolarità contributiva non può infatti essere autocertificabile, in quanto non può essere oggetto di sicura conoscenza così come avviene per gli stati, qualità personali e fatti, ma essa è il risultato di complesse valutazioni tecniche di natura contabile da effettuarsi esclusivamente a carico degli enti deputati al rilascio del Durc.
Il Ministero per la semplificazione ha sottolineato la necessità che, negli appalti pubblici, per evitare ritardi nei lavori e nei pagamenti alle imprese, la pubblica amministrazione proceda a richiedere il Durc in tempi rapidi.
Le imprese possono verificare l’inoltro della richiesta di Durc da parte della pubblica amministrazione. Inoltre, l’acquisizione del Durc deve avvenire per mezzi informatici e pec, per snellire e velocizzare i processi. Le Casse Edili abilitate potranno accedere alle informazioni concernenti le richieste di Durc ed i contenuti dei Durc conservate dagli Istituti Inps e Inail.
Infine, il Ministero del Lavoro ha evidenziato che eventuali certificazioni rilasciate da Casse Edili non abilitate non potranno in alcun modo sostituirsi al Durc.
Nessun commento:
Posta un commento