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giovedì 7 giugno 2012

Questioni in materia di vincolo paesaggistico e condono edilizio

La sentenza del TAR Veneto n. 738 del 2012 esamina alcune questioni in materia di vincolo paesaggistico, con riferimento al condono edilizio.
In primo luogo la sentenza esamina mla censura di difetto di motivazione del parere negativo sul condono espresso dalla CEI.
Scrive il TAR: "è fondato il secondo motivo, in forza del quale il parere della CEI - cui rinvia il provvedimento impugnato - è affetto da carenza di motivazione. Infatti, come già accennato, la CEI ha espresso parere negativo, in relazione alla sanatoria della veranda al piano primo adibita a lavanderia, in quanto "l’intervento per ubicazione, consistenza e materiali utilizzati alterano negativamente il sito oggetto di tutela".
Tale motivazione, per costante giurisprudenza, è apodittica ed insufficiente ad evidenziare le ragioni per cui l'opera sarebbe incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica. L'amministrazione, infatti, ha negato il rilascio della concessione in sanatoria stante l'asserita incompatibilità degli interventi con il vincolo e tale incompatibilità viene fatta genericamente derivare dalla "consistenza" dell’intervento e dai materiali utilizzati, il tutto senza che sia offerta alcuna descrizione del vincolo, delle strutture e dei materiali e, tantomeno, senza che siano individuate le specifiche caratteristiche dell'opera che si porrebbero concretamente in contrasto con le esigenze di tutela poste dal vincolo.
In fattispecie affini alla presente, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che "nei casi in cui - come quello in esame - la discrezionalità tecnico/amministrativa abbia un ruolo considerevole, un diniego di nulla osta deve essere assistito da una motivazione concreta sulla realtà dei fatti e sulle ragioni ambientali ed estetiche che sconsigliano alla P.A. di non ammettere un determinato intervento: affermare che un determinato intervento compromette gli equilibri ambientali della zona interessata per le incongruenze fra tipologia e materiali scelti e contesto paesaggistico senza nulla aggiungere, non spiega alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe ed è un mero postulato apodittico" (T.A.R. Liguria, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 2187).
Ed ancora: "Per quanto concerne la motivazione idonea a sorreggere un provvedimento di diniego del richiesto nulla osta per la costruzione in area soggetta a vincolo paesaggistico, deve chiarirsi che l'Amministrazione non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente, attraverso l'individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 novembre 2010, n. 23751). Alla luce di tali precisazioni, risulta di tutta evidenza come lo stringato rilievo posto a fondamento degli impugnati provvedimenti di diniego sia del tutto inidoneo a costituire sufficiente supporto motivazionale degli stessi, poiché esso non rende conto in alcun modo né delle caratteristiche del bene tutelato né delle specifiche ragioni per cui le opere sarebbero incompatibili con l'ambiente.
Si tratta, perciò, di motivazione solo apparente che, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, non consente all'interessata di individuare gli elementi specifici delle opere che siano eventualmente in contrasto con il bene tutelato e, in ipotesi, di apprestare interventi di adeguamento alle esigenze di tutela. Per queste ragioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto".
Il TAR esamina poi la questione del vincolo che sia sorto successivamente al momento in cui è stato commesso l'abuso. Sul punto il TAR scrive che: "Non può però ritenersi fondata la prima censura, secondo la quale, nel caso di vincolo sopravvenuto, il rilascio della concessione in sanatoria non è subordinato al parere della commissione edilizia integrata. Infatti, è consolidato l'insegnamento giurisprudenziale in base al quale il parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, cui l'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a determinati vincoli, è richiesto anche per le opere eseguite anteriormente all'imposizione dei vincoli stessi.
 L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che "La pubblica amministrazione, sulla quale a norma dell'articolo 97 Cost. incombe più pressante l'obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone; pertanto, la disposizione di portata generale di cui all'articolo 32, primo comma, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, relativa ai vincoli che appongono limiti all'edificazione, non recando nessuna deroga a questi principi, deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo, atteso che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente. (cfr. A.P., 22 luglio 1999 n. 20).
 Deve conseguentemente ritenersi che, anche nel caso in cui un immobile sia stato edificato prima dell’ imposizione del vincolo, la disciplina applicabile rimane sempre quella di cui all'art. 32 della L. 47/1985 e l'opera diventa sanabile ove intervenga il parere favorevole dell’ autorità preposta alla gestione del vincolo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 13 marzo 2008 n. 1077)".
Il TAR, inoltre, esamina la questione della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio, scrivendo: "Ugualmente infondato è il quarto motivo di ricorso in base al quale, l'istanza di condono sarebbe da ritenersi già accolta per silenzio assenso. Infatti, in primo luogo, si osserva che la legge sul primo condono edilizio n. 47/1985, in base alla quale è stata avanzata la richiesta di sanatoria (a differenza della legge sul condono successivo n. 724/1994, non applicabile ratione temporis alla fattispecie), non ha previsto l’istituto del silenzio assenso per il parere delle speciali autorità preposte alla tutela dei vincoli, e nemmeno quello del silenzio significativo in termini di diniego, bensì la formazione del silenzio rifiuto (un silenzio, cioè, che esprime l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro termini certi), con la conseguenza che l’autorità preposta non perde il potere di provvedere una volta scaduto il termine per il rilascio del parere. In secondo luogo, quanto al preteso silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, si osserva che per costante giurisprudenza, "Ai sensi dell'art. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47 l'esistenza di un vincolo paesaggistico esclude la possibilità della formazione del silenzio assenso sulle domande di rilascio di concessione edilizia in sanatoria" (Tar Umbria, I, 2/2010); come pure precisato, "Dal combinato disposto degli art. 35 comma 19 e 32 comma 1 della l. 28/2/1985 n. 47 si evince che, in caso d’ istanza di sanatoria edilizia per opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi dall'emissione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo nel caso di parere favorevole, e non anche di parere contrario, poiché il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole, e non il parere "sic et simpliciter" della predetta autorità" (Tar Lombardia, Brescia, I, 2459/10). Di conseguenza, nel caso di specie, trattandosi di area vincolata e mancando il parere favorevole dell'autorità competente, il termine normativamente previsto per la formazione del silenzio assenso non ha mai cominciato a decorrere".

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