Nei primi anni del 1980, l’attività costruttiva in Italia, sulla scia dell’incremento urbanistico avviato nei decenni precedenti, era ancora una delle realtà che dominavano l’economia.
A fianco di questa risorsa riprese, con maggior vigore, anche il fenomeno dell’abusivismo edilizio, peraltro già conosciuto ampiamente in Italia.
Tra le Disposizioni Legislative, che in passato hanno affrontato l’argomento, vi è stata la Legge n°47 del 28 febbraio 1985.
In alcune delle norme contenute in questo regolamento, il Legislatore ha voluto porre delle indicazioni che riguardavano la presentazione delle pratiche di Condono Edilizio presso i Comuni di appartenenza.
Tra i documenti, richiesti per l’istruttoria della pratica, all’articolo trentacinque, vi è anche il Certificato d’idoneità Statica.
Questo elaborato era presentato quando, l’opera oggetto di condono superava i 450 metri cubi, e per fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della normativa sismica del 1982.
In sintesi questo documento, si qualifica come una dichiarazione resa dal tecnico incaricato, iscritto all’Ordine professionale, che comprova l’idoneità delle opere strutturali a suo tempo realizzate.
Questa Perizia, contrariamente a quanto sostenuto da molti, non si compone di una semplice osservazione visiva dell’immobile e della compilazione di un modello prestampato, ma di una procedura molto articolata.
La prima considerazione è di appurare il periodo di costruzione del fabbricato, solitamente dichiarato con un atto notorio del proprietario.
In seguito, anche sulla scorta di rilievi, è necessario valutare con attenzione le dimensioni, la volumetria e le altezze dell’edificio, e redigere un’esaustiva descrizione della natura delle opere strutturali (muratura e cemento armato), con allegata una documentazione fotografica.
L’evidente mancanza di progetti, impone al tecnico di eseguire una serie d’indagini al fine di determinare gli aspetti peculiari e consistenza delle opere strutturali.
Quest’analisi diviene ulteriormente approfondita se l’edificio è stato realizzato dopo l’entrata in vigore delle normative sismiche, e da qui, infatti, che la relazione prende la denominazione di Certificato di Idoneità Sismica.
La differenza tra i due documenti è sostanziale in quanto, mentre con la prima dichiarazione si accerta l’esistenza di fattori di sicurezza della struttura in condizioni naturali (quindi sottoposta a carichi ordinari - propri e accidentali), con la seconda perizia si aggiunge un’altra componente, che trova riscontro anche nella normativa antisismica.
In funzione di queste maggiori condizioni, il professionista è tenuto a una più rilevante attenzione su ciò che riguarda la staticità dell’opera.
È evidente tuttavia che, queste analisi, devono essere previste anche con la precedente perizia (Certificato Idoneità Statica) e prima che il Tecnico accerti, sotto la sua completa responsabilità, la congruità delle opere portanti.
Tra le verifiche attuate sulla struttura dell’edificio, va annoverato, oltre al rilievo geometrico, anche una descrizione dei materiali impiegati e una relazione geologica - tecnica del terreno.
Per le opere di fondazione, chiaramente già coperte, non vi è la possibilità di osservare visivamente la natura e consistenza degli elementi portanti, ma solo di riportare la tipologia utilizzata (a platea, a plinti o a travi rovesce), supportata da un’eventuale documentazione fotografica o da esempi analoghi presenti nella zona.
Per le opere in elevazione la situazione è differente poiché è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie, tra cui quella di determinare la resistenza del calcestruzzo (in assenza di provini art.20 L.1086/71), con analisi di tipo non distruttivo (sclerometro).
Per le verifiche sulle armature metalliche, considerato anche in questo caso la mancanza di certificazioni di stabilimento e di laboratorio (art.20 della L.1086/71), si presuppongono delle tensioni ammissibili pari a 1600 Kg/cmq (barre ad aderenza migliorata) e di 1200 Kg/cmq (barre lisce).
Gli altri aspetti peculiari come: la disposizione delle barre, il numero e diametro dei tondini, vengono definite con delle ispezioni a campione eseguite su parti della struttura portante.
Per completare l’intera diagnosi, può essere prevista anche una prova di carico sui solai.
Ai giorni nostri queste valutazioni sono ampiamente riscontrabili con strumentazione di tipo non distruttiva e con l’ausilio di laboratori specializzati.
Oltre agli accertamenti sui materiali, la pratica è integrata con disegni esecutivi, elaborati in funzione dei dati riscontrati sul luogo.
Quest’ultimo aspetto fa rilevare un dato fondamentale, che riguarda il contenuto e la natura della pratica di condono edilizio, non dissimile, per caratteristiche, a un progetto ordinario presentato al Genio Civile.
Tra l'altro, questa condizione è stata maggiormente evidenziata a seguito delle nuove disposizione in materia.
Nelle verifiche eseguite sulla struttura, si può anche rilevare una non conformità strutturale e quindi imporre un progetto di adeguamento sismico.
È evidente tuttavia che, in questi casi, la procedura diviene più complessa se posta in rapporto alle reali condizioni di fattibilità rispetto allo stato di fatto dell’immobile.
Tra questi vincoli, possiamo annoverare il caso in cui il fabbricato sia utilizzato dalla famiglia come prima abitazione, o da altri fattori economici che suggeriscono l’abbattimento della struttura piuttosto che intervenire con opere di consolidamento.
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