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lunedì 11 giugno 2012

L'anno di costruzione e' la chiave per scoprire i capannoni ‘fuorilegge'

Mentre nel Paese divampano le polemiche sulle decine di strutture che sono crollate in seguito alle forti scosse di terremoto che hanno colpito l’Emilia, la magistratura ha aperto un'inchiesta sui capannoni caduti, definendo “suicida la politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati”. L'indagine punta a verificare se siano state rispettate le norme antisismiche previste dalla direttiva regionale del 2003, ma anche se ci siano state negligenze o mancanze nella costruzione, nella progettazione e nel collaudo degli edifici stessi.
Secondo Gianfranco Pacchiarotta, coordinatore settore Affari generali dell'Inail presso la Consulenza tecnica edilizia, i motivi alla base dei crolli possono essere due: fabbricati edificati in aree in passato valutate non a rischio oppure, per quelli recenti, costruiti in violazione esplicita delle regole.
Entrando nel merito del quadro normativo “questa tipologia di fabbricati deve adempiere a diversi provvedimenti – spiega Pacchiarotta -. Per quanto riguarda la sicurezza statica è ancora valida, nell'intero territorio nazionale, la norma 1086 del 1971 che stabilisce le regole da rispettare nelle costruzioni di edifici con struttura portante in cemento armato e acciaio. Parallelamente a questa esistono diverse norme relative alla sicurezza sismica, specifiche per le strutture in aree ritenute a rischio di terremoto: norme che hanno avuto un'evoluzione veloce, spesso proprio a seguito di questi cataclismi”.
I terremoti hanno quindi fatto mutare la classificazione per zone sismiche del territorio italiano e le norme hanno necessariamente tenuto conto di tale evoluzione. Tornando alla costruzione dei capannoni, quest'evoluzione legislativa ha comportato “l'eventualità che un territorio che precedentemente non risultava a rischio di terremoto, o a rischio debole, abbia subito in seguito una classificazione diversa – prosegue l’esperto dell’Inail -. Ma il progettista, prima di questa nuova classificazione, aveva realizzato la struttura nel rispetto delle norme corrispondenti al periodo di costruzione. Questo può significare che un edificio - costruito su un terreno un tempo ritenuto non sismico e adesso a rischio - è stato fatto tenendo conto solo dei cosiddetti 'carichi verticali', dove travi e pilastri sono retti da un semplice sistema di appoggi e di incastri. Struttura che un terremoto - producendo un movimento orizzontale - fa crollare inevitabilmente".
Inoltre, con il cambio di classificazione di un territorio la normativa non impone né l'abbattimento né l'adeguamento ai cambiamenti delle norme tecniche, obbligatorio solo in caso di ristrutturazione dell'edificio. "Nello specifico di ogni singola struttura crollata nel modenese, i casi possono essere due – spiega Pacchiarotta. Il primo: si tratta di un capannone costruito in origine in zone non classificate come sismiche e dove, dunque, i vari elementi strutturali - pilastri e travi - non erano 'cuciti' con ferri, ma solo appoggiati, per l'appunto, in relazione ai carichi verticali. Oppure i capannoni possono essere stati fatti senza rispettare la normativa tecnica di competenza. Questo rischia di valere soprattutto per le strutture molto recenti, che fanno riferimento a direttive che prevedono l'attuazione di precisi interventi antisismici".
Mentre la magistratura prosegue le indagini sulla storia degli edifici per verificare la corrispondenza tra il momento dell'edificazione e la classificazione dell'area, l’esperto dell’Inail ricorda che la normativa prevede l'obbligo per il datore di lavoro di disporre del certificato di agibilità, a garanzia della sicurezza della struttura “Il cosiddetto collaudo statico è stato disciplinato sempre della legge 1086/1971, nell'articolo 7, là dove si dispone che obbligo del datore di lavoro è accertare se la costruzione sia in possesso del certificato di agibilità. Il collaudo, tuttavia, spesso non mette al riparo dai rischi potenziali di un terremoto, perché certifica semplicemente che ci sia il rispetto della norma in vigore: il che, come abbiamo visto, non significa che la struttura possa resistere a un sisma, se il territorio ha subito una classificazione diversa successivamente all'edificazione".

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