SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2936 del 2008, proposto da
Leoni Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Pungì, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Ottaviano, 9;
Leoni Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Pungì, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero per i beni culturali e ambientali, Soprintendenza beni ambientali architettonici del Lazio, Comune di Civita Castellana;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 00594/2007, resa tra le parti, concernente PARERE NEGATIVO SU ISTANZA DI SANATORIA EDILIZIA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e udito per l’appellante l’avv. Pungì;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II, n. 594/07 del 29 gennaio 2007 (che non risulta notificata) è stato respinto il ricorso della signora Maria Leoni (attuale appellante) avverso il parere contrario emesso dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 32 l. 28 febbraio1985, n. 47, nell’ambito del procedimento di sanatoria dalla medesima avviata – con istanza in data 21 marzo 1995 (n. prot. 3461/95) – per lavori di ampliamento e completamento di un fabbricato rurale.
Nella sentenza si rilevava come l’interessata riconoscesse la collocazione del fabbricato, oggetto del provvedimento impugnato, nella fascia di rispetto di 150 metri dal fosso, denominato “Cruè”, con conseguente sottoposizione dell’area a vincolo di inedificabilità a norma della l. 29 giugno 1939, n. 1497, della l. 1 agosto 1985, n. 431 (art. 1, lett. c)), del Piano Territoriale Paesistico n. 4 (art. 11) e della l.r. Lazio 30 luglio 1998, n. 24 (art. 7), nonché in conformità ad esigenze di tutela dell’interesse pubblico tutelato col vincolo, anche a prescindere dall’esistenza di una preesistente edificazione.
Avverso la sentenza è stato proposto l’appello in esame (n. 2936/08, notificato il 14 marzo 2008), che sottolineava l’originaria realizzazione del fabbricato già in essere sulla base di regolare concessione edilizia (n. 58 del 16 luglio 1992); il vincolo ritenuto ostativo del successivo intervento, poi, aveva carattere relativo, non implicante inedificabilità assoluta dell’area, con conseguente necessità di un’approfondita considerazione di tutti gli elementi di fatto circa le caratteristiche delle opere realizzate e le esigenze di “armonico inserimento” delle stesse nel paesaggio, anche con eventuale indicazione dei correttivi al riguardo ravvisabili. Si sottolineava un’ingiusta disparità di trattamento, infine, rispetto ad altra similare autorizzazione rilasciata nella medesima zona (n. prot. 11976 del 12 dicembre 1997).
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello meriti accoglimento.
Il provvedimento gravato riguarda infatti l’ampliamento, eseguito senza titolo, di un fabbricato oggetto di concessione edilizia rilasciata il 16 luglio 1992: fabbricato la cui esistenza, allo stato degli atti, deve quindi presumersi conforme alla disciplina paesaggistica, all’epoca vigente, di un’area non interessata da vincolo assoluto di inedificabilità.
Successivamente, in data 21 marzo 1995, l’interessata avanzava richiesta di sanatoria per una difformità del fabbricato rispetto al titolo abilitativo, a norma dell’art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che estendeva temporalmente i limiti del cosiddetto condono edilizio agli abusi realizzati fino al 31 dicembre 1993).
Un vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta, in effetti, è risultato poi apposto sull’area, ma – stando allo stesso parere negativo impugnato – ad opera della legge della Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), il cui art. 7 (Protezione dei corsi delle acque pubbliche), integrando il Piano Territoriale Paesistico, ha stabilito (al comma 6) che i corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto di “fiumi, torrenti e corsi d’acqua” pubblici rimangano “integri ed inedificatiper una profondità di 150 metri per parte”..
In tale situazione, vanno richiamati i principi di cui alla l. 28 febbraio 1985, n. 47, cui fa rinvio l’art 39 l. n. 724 del 1994, secondo cui i vincoli assoluti di inedificabilità risultano preclusivi del condono, se apposti prima dell’esecuzione delle opere, fermo restando che – dovendo la funzione amministrativa essere esercitata secondo la normativa vigente alla data del relativo esercizio – detti vincoli sarebbero comunque rilevanti, ma come vincoli a carattere relativo, richiedenti apposita e concreta valutazione, da parte dell’Autorità preposta, circa la compatibilità dell’opera realizzata con i valori tutelati (cfr. artt. 32 e 33 l. n. 47 del 1985 e, per il principio, Cons. Stato, VI, 9 marzo 2011, n. 1476; VI, 7 gennaio 2008, n. 22; 5 dicembre 2007, n. 6177, 2 novembre 2007, n. 5669; V, 4 novembre 1997, n. 1228).
Nella situazione in esame, il parere negativo in contestazione risulta motivato nei seguenti termini: “si ritengono le opere realizzate in contrasto con il contesto paesistico protetto, in quanto l’intervento ricade nella fascia di rispetto del corso d’acqua pubblico denominato Rio Cruè, normata dall’art. 7 della L.R. 24 del 30.7.98; se sanate andrebbero ad alterare ulteriormente quei tratti tipici dei terreni posti a rispetto dei corsi d’acqua pubblica”.
Detta motivazione , che si appunta sul mero dato formale dell’inedificabilità generato dal sopravvenuto vincolo legale, non prende in considerazione i dati temporali e normativi in precedenza richiamati, tenuto conto del fatto che l’art. 33, primo comma, lett. a), della legge n. 47 del 1985 esclude dalla sanatoria straordinaria il caso del contrasto con vincoli di inedificabilità assoluta imposti – come nel caso di specie - da leggi regionali “prima della esecuzione delle opere”, mentre i vincoli di inedificabilità sopravvenuti rivestono carattere relativo, ai sensi dell’art. 32 l. n. 47 del 1985, con conseguente necessario apprezzamento di compatibilità, da condurre sulla base di rilevazioni e giudizi puntuali (Cons. Stato, VI, 13 marzo 2008, n. 1077).
Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto richiamati nel provvedimento, l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo avrebbe pertanto dovuto (e dovrà, in sede di rinnovazione del procedimento) valutare l’effettiva consistenza e la localizzazione dell’ampliamento, oggetto di sanatoria, per confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati, nello specifico contesto di riferimento, non potendo ritenersi sufficiente il generico richiamo ad un vincolo, che per le dette ragioni temporali non può nella fattispecie considerarsi prescrittivo di inedificabilità assoluta.
Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo. Quanto alle spese giudiziali, se ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, riforma della sentenza di primo grado, annulla il parere del Ministero per i beni e le attività culturali in data 1 aprile 1999.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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