CERCASI SPONSOR E DONAZIONI --- CERCASI SPONSOR E DONAZIONI --- CERCASI SPONSOR E DONAZIONI

mercoledì 11 aprile 2012

Un Catasto Termico regionale per la Sicilia

Un'operazione nata al fine di ottenere una conoscenza capillare e completa del sistema degli impianti termici in uso. Con il decreto del dirigente generale del Dip. regionale dell'energia n. 71 del 1/3/2012, la Regione Sicilia ha istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici, che disciplina il monitoraggio di tutti gli impianti presenti sul territorio regionale.
Il Decreto istituisce un sistema informativo unico tramite l'istituzione del Catasto Termico: le Autorità Competenti per i controlli, gli accertamenti e le ispezioni sono le Province ed i Comuni aventi una popolazione maggiore di 40.000 abitanti, che dovranno far confluire al Catasto Termico Regionale i dati sugli impianti in loro possesso. Prevista anche la raccolta delle informazioni sull'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili presenti nel territorio regionale. La responsabilità per l'attuazione e la gestione del Catasto è affidata al Dipartimento regionale dell'energia.
Nella pratica, l'installatore di un impianto dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall'intervento, i dati al Catasto Termico (copia della scheda identificativa dell'impianto in base alla potenza termica). Alle autorità competenti inoltre dovrà essere trasmesso il Rapporto di controllo tecnico. Per le società di distribuzione di combustibile, il Decreto stabilisce anche l'obbligo di trasmettere periodicamente al Catasto termico i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.
L'obiettivo primario è la riduzione dei consumi di energia, il rispetto dell'ambiente ed il mantenimento di condizioni di sicurezza degli impianti termici, attraverso la loro periodica e corretta manutenzione. Il decreto si rifà alla normativa statale in materia di impianti termici, che prevede il proprietario o l'amministratore di condominio garantiscano il regolare esercizio degli impianti, provvedendo a far eseguire a tecnici in possesso di specifici requisiti, le operazioni di controllo e di manutenzione previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Il decreto riguarda gli impianti destinati sia alla climatizzazione estiva che invernali con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Inclusi anche gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante.

Nessun commento:

Posta un commento