La trattazione del contenzioso è in genere affrontata da diversi soggetti, che concorrono a vario titolo nel processo che porta alla definizione di un accordo bonario o che sfocia in un arbitrato, ovvero (qualora il contratto d’appalto non preveda la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie insorte) alla magistratura ordinaria: in primis l’appaltatore, quindi la Stazione Appaltante (nelle figure del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento), l’organo di collaudo, la Commissione designata per la formulazione della proposta di accordo bonario, il collegio arbitrale ed eventualmente i consulenti tecnici (sia quelli delle parti che il Consulente Tecnico Ufficiale del magistrato) in sede giudiziaria.
A prescindere dalle diverse finalità ed obiettivi dell’azione di tali soggetti, il quadro normativo di riferimento e la prassi metodologica risultano in ogni caso comuni.
Comunque, le relazioni di tali soggetti, stante anche l’estrema delicatezza della materia, devono risultare esaustive e congruamente documentate, ai fini di consentire la perfetta comprensione delle problematiche trattate, nonché delle valutazioni in merito ai criteri di calcolo e all'entità delle somme legittimamente riconoscibili a titolo di accordo bonario, ovvero in sede arbitrale o giudiziaria. Ne consegue che ogni asserzione riportata in tali relazioni dovrà essere dimostrata incontrovertibilmente, con precisi riferimenti alla documentazione esaminata, da riportarsi in allegato.
Importante è la distinzione tra riserve a titolo risarcitorio e a titolo non risarcitorio. Le prime si ricollegano a comportamenti illegittimi posti in essere dalla Stazione Appaltante, come ad esempio le sospensioni illegittime (ovvero prive dei presupposti di legge di cui all’articolo 159 del DPR 207/2010). Tali riserve devono essere trattate con estrema attenzione, in quanto ad esse potrebbe ricollegarsi la fattispecie di danno erariale, laddove siano ravvisabili gli elementi caratteristici della responsabilità amministrativa:
- un danno patrimoniale certo ed attuale (elemento oggettivo), economicamente valutabile, causato al pubblico erario nell’esercizio di funzioni amministrative e con violazione di obblighi di servizio. Tale danno può essere anche di natura indiretta, nel caso in cui l’amministrazione fosse tenuta a risarcire un danno cagionato da propri amministratori o dipendenti a soggetti terzi;
- il nesso di causalità tra la condotta del soggetto e il verificarsi dell'evento dannoso;
- l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave;
- il rapporto d’impiego o di servizio che deve legare il soggetto alla pubblica amministrazione danneggiata.
Nessun commento:
Posta un commento