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sabato 25 febbraio 2012

L'IVA sui rifiuti? Non va pagata!



A partire dal 1999 molti Comuni hanno sostituito la Tassa Smaltimento Rifiuti con la Tariffa di Igiene Ambientale, come definito dall’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997 (il cosiddetto Decreto Ronchi) e dal DPR n. 158/1999.


Le principali differenze tra TARSU e TIA riguardano:


- il calcolo del contributo che, nel caso della TARSU è effettuato sulla base dei metri quadrati del proprio immobile (con una riduzione nel caso si viva da soli), nel caso della TIA, invece, la tariffa è determinata da dei costi generici del servizio, ai quali si aggiunge una componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare, è calcolata, cioè, in base ai rifiuti effettivamente prodotti;


- un’evoluzione positiva, specialmente in alcune realtà, tesa ad incentivare sempre più la raccolta differenziata ed i comportamenti delle utenze finalizzati a ridurre i rifiuti alla fonte, a massimizzare il recupero ed a minimizzare il ricorso alla discarica.


Con il passaggio da tassa a tariffa, però, è divenuto possibile applicare su quest’ultima l’IVA al 10%, fino alla dichiarazione della Corte Costituzionale del luglio 2009.

L’illegittimità dell’IVA sulla TIA 


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) è una “tassa” e non una “tariffa”, pertanto, sulla stessa non è applicabile l’IVA.


Si riconosce, così, del tutto illegittima l’IVA al 10% applicata dai comuni interessati sulla TIA, per la quale, oggi, i cittadini possono chiedere il rimborso.
La TIA in cifre 


Sono oltre 6 milioni le famiglie residenti in circa 2000 comuni italiani, che, dal 1999 al 2008, hanno dovuto pagare l’IVA di troppo sulla tassa sui rifiuti, e che oggi devono avere indietro quanto versato in più del dovuto.


La stima di tale spesa non è affatto di poco conto: secondo quanto indicato dall’ultimo rapporto APAT, è stimabile che, tra famiglie ed aziende, la partita viaggi intorno ai 200-230 milioni di Euro all’anno.
Ad esempio: per una famiglia che paga 250 Euro all’anno di TIA, quindi, la restituzione corrisponderebbe a 25 Euro l’anno, che vanno moltiplicati per il numero di anni in cui si è pagata la TIA.
Cosa fare


Prima di tutto bisogna controllare di avere tutte le ricevute di pagamento relative alla TIA, facendo attenzione che, nelle relative fatture, sia stata effettivamente addebitata l’IVA.


Per richiedere il rimborso e la cessazione immediata dell’applicazione dell’IVA, per gli aventi diritto basterà recarsi presso uno degli sportelli della Federconsumatori dislocati su tutto il territorio nazionale, dove potranno compilare degli appositi moduli e dove riceveranno tutta l’assistenza necessaria. In ogni caso consigliamo di presentare la richiesta il prima possibile

Ora tocca al Governo  


Alla luce di tale situazione, è indispensabile che il Governo ed il Ministero delle Finanze diano disposizioni attuative affinché si dia piena applicazione alla sentenza:


- facendo cessare l’assoggettamento ad IVA già dalla prossima bolletta della TIA,


- mettendo in moto il meccanismo di rimborso per restituire alle famiglie quanto illegittimamente sottratto.


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