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giovedì 12 aprile 2012

Enti pubblici e fotovoltaico: niente Iva anche oltre i 20 kW

Con la risoluzione n. 32/E del 4 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale trattamento fiscale sarà applicato alla gestione di più impianti fotovoltaici da parte di un ente pubblico per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo. Non costituendo attività commerciale, anche in caso di cumulabilità della potenza dell’impianto e di scambio a distanza, e in caso impianti superino complessivamente la potenza di 20 kW, questi non hanno alcuna rilevanza fiscale e non sono soggetti a Iva.
Nella risoluzione, l’Agenzia considera in primo luogo il caso di un ente pubblico non economico, come ad esempio un Comune, che sia “soggetto responsabile” di più impianti fotovoltaici, ognuno di potenza inferiore ai 20 kW, installati in una delle diverse sedi dell’ente per provvedere alle esigenze energetiche della stessa sede. In tal caso, l’utilizzo dell’energia autoprodotta dall’ente non ha rilevanza fiscale ai fini dell’Iva e non costituisce per l’ente attività commerciale. Anche, però, in caso la potenza complessiva superi i 20 kW, vista la finalità “privata” dell’energia prodotta, non è rilevante ai fini fiscali.
La stessa regola vale nel caso definito di “scambio a distanza”, in cui l’energia prodotta dai diversi impianti gestiti dall’ente provvedano alle necessità di una sede diversa, purché ogni impianto di potenza non superiore ai 20 kW risulti associato virtualmente a una sede istituzionale dell’Ente, corrispondente a un codice POD.

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