Con la circolare del 2 maggio 2012, il ministero del Lavoro è intervenuto sul rilascio del Durc da parte delle Casse edili, rispondendo così alle richieste di chiarimenti e precisando che gli organismi operanti solo a livello territoriale non possono rilasciare il documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Aniem, l’associazione delle pmi edili, ha espresso soddisfazione per le precisazioni del ministero che ha precisato che non possono definirsi “Casse edili” gli enti bilaterali che non riconoscono la reciprocità. Le Casse abilitate sono infatti tenute a osservare il cosiddetto “principio di reciprocità” in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse.
Lo stesso Ministero ritiene tale condizione un “requisito imprescindibile” ricordando come una norma del Codice dei Contratti già preveda l’impossibilità di rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva per le casse edili che non applicano il principio di reciprocità.
“Si deve prendere atto che le casse edili esercitano ormai una funzione pubblica che va al di là della loro originaria natura di enti contrattuali – ha affermato il presidente Dino Piacentini - e che, come tale, impone il rispetto di principi e regole comuni a tutto il sistema. La Circolare ministeriale è un contributo autorevole, forte e chiaro all’esigenza di garantire comportamenti corretti”.
Particolarmente determinata, in questo senso, è la parte finale del pronunciamento ministeriale dove si precisa ulteriormente che non possono definirsi Casse edili “gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità. Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge”.
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