Si estende la responsabilità a carico del committente o del datore di lavoro riguardo a Iva e ritenute fiscali dei dipendenti nel caso di contratti di appalto e subappalto.
Lo stabilisce il decreto fiscale 16/2012 appena convertito in legge, all’art. 2, comma 5 bis, sottolineando che la solidarietà dura per tutta la durata del contratto e ha effetti fino al secondo anno successivo alla cessazione.
La norma contiene anche una disposizione che prevede che il committente possa essere liberato dalla responsabilità se dimostra di aver messo in atto tutte le misure idonee ad evitare l'inadempimento.
In cosa potrebbero consistere le prove che il committente deve portare? Per quanto riguarda le ritenute fiscali, lo strumento di prova più semplice può consistere nella presentazione da parte degli appaltatori e dei subappaltatori dei modelli F24 relativi a tali versamenti, ma nel caso dell’Iva la questione si complica. Tale versamento è infatti spesso ricompreso in una liquidazione che riguarda molte operazioni diverse.
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