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lunedì 30 luglio 2012

Durc, dall'Inps chiarimenti sulle nuove regole

L’Istituto nazionale della previdenza sociale fa chiarezza sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo n. 15 della legge 12 novembre 2011, n 183 (Legge di Stabilità) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla stessa norma.
Con la circolare n. 98 del 18 luglio 2012, l’Inps ricorda innanzitutto che il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha stabilito che “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva”.
Il Durc non potrà quindi essere consegnato dal privato all’amministrazione, ma sarà quest’ultima a richiederlo agli enti preposti al suo rilascio.
Nei rapporti tra privati, il privato potrà richiedere alla Pubblica amministrazione il rilascio del Durc che  dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
I materia di lavori pubblici, l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il Durc.
Per quanto riguarda le modalità di effettuazione della richiesta del Durc, l’Inps ricorda che il ministero per la Pubblica amministrazione, con la circolare n.6/2012, ha ribadito la necessità di utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, il servizio online disponibile nell’applicativo sportello unico previdenziale.
Nella stessa circolare ha formulato l’invito agli Istituti previdenziali a utilizzare in fase di output lo strumento della Pec, in quanto l’utilizzo di tale modalità determina indubbi risparmi di risorse economiche e amministrative oltre ad una riduzione dei tempi di chiusura del procedimento di acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva. Infine l’Istituto sottolinea che, nei casi in cui il Durc debba essere rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve obbligatoriamente apposta la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.

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