Gli ingegneri esprimono forti perplessità in merito alle società di capitale. In particolare puntano il dito sul testo relativo allo schema di decreto ministeriale concernente il regolamento interministeriale sulle società tra professionisti (Stp), attualmente all’Esame del Consiglio di Stato, “mai sottoposto all’attenzione delle categorie tecniche - denuncia il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) –, che vantano una presenza diffusa di società professionali”.
Le criticità individuate dal Cni allo schema predisposto dal ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico, sono chiare: “risulta del tutto incomprensibile l’esclusione dall’ambito di operatività del regolamento delle associazioni professionali e delle società tra professionisti costituite “secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 (ossia della L. n. 183/2011)”.
In pratica società come quelle di ingegneria o quelle di professionisti, costituite facendo riferimento a una normativa speciale, non sarebbero assoggettate alle previsioni di regolamento successivamente all'entrata in vigore della nuova norma, in quanto, in tali casi, farebbe comunque fede il modello societario vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 183/2011, provocando secondo gli esponenti del Cni “sperequazioni inaccettabili nel trattamento giuridico di società riconducibili a una medesima tipologia”.
Ma le criticità del testo, per gli ingegneri, non si fermano alla sola esclusione dagli effetti del regolamento delle società professionali e tecniche. Considerazione negative arrivano anche in merito al tema delle iscrizioni delle società, quando composte da soci professionisti appartenenti a diverse categorie professionali e, quindi, a diversi albi. Iscrizioni previste, sulla base delle indicazioni reperibili nel testo, nella sezione speciale del solo albo professionale detenuto dall’Ordine nel circondario del quale ha sede la società.
“È invece evidente la necessità che la società sia iscritta a tutti gli albi di riferimento dei soci anche al fine di consentire l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di ciascun singolo professionista che abbia prestato l’attività - concludono gli ingegneri –“. Rischi di sperequazione anche in questo caso: “Pure per le società multidisciplinari l’iscrizione non può essere circoscritta al solo albo di riferimento dei professionisti che esercitino l’attività prevalente individuata nell’atto costitutivo”.
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