Come comunica l’Agenzia del territorio sul suo sito, a partire dal 3 maggio 2012 sono pubblicati all’Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili “fantasma” non dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati, disponibili fino al 2 luglio 2012. Gli stessi elenchi saranno consultabili, oltre che presso i Comuni, anche presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
L’elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta è pubblicato sul sito dell’AdT, consultabile da tutti i Comuni interessati.
Inoltre, in caso di errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato, di non accatastabilità dello stesso fabbricato e di avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione “Docfa” per l’accatastamento del fabbricato stesso, gli interessati potranno inviare una richiesta in carta semplice di riesame dell’avviso di accertamento. La presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la proposizione del ricorso e il termine per la proposizione del ricorso scade dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato dell’Agenzia nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012.
Nel suo comunicato, l’Agenzia ricorda anche che la rendita presunta è attribuita in via transitoria, nelle more dell’iscrizione in catasto del fabbricato non dichiarato, attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento con procedura "Docfa".
Pertanto, i titolari di diritti reali sugli immobili pubblicati, ai quali è stata attribuita la rendita presunta, per evitare le ulteriori sanzioni amministrative quadruplicate previste, sono tenuti comunque a presentare le relative dichiarazioni di aggiornamento catastale entro 120 giorni dal 3 maggio 2012 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato).
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